Il verbale di concordamento dei nuovi prezzi

Definizione:
Sono quei prezzi che si rende indispensabile formulare quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista nel contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti in progetto. I nuovi prezzi, che nella prassi si indicano con la sigla N.P., sono seguiti da un numero d'ordine. Quando ricorra la necessità di formulare i nuovi prezzi, di ciò si da atto nel Verbale di concordamento dei nuovi prezzi il quale, nel caso di una perizia di variante, può far parte dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo, anzichè costituire un apposito verbale separato.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.
Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Normativa di riferimento:
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006
- Art. 163 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto

Tabelle di corrispondenza tra gli articoli delle diverse norme abrogate e quelle del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Approfondimenti

Esempi e modelli:

verbale concordamento nuovi prezzi.doc
Verbale di concordamento di nuovi prezzi (art. 163 D.P.R. 207/2010)

norme verbale concordamento np.pdf
Normativa di riferimento per la redazione del verbale di concordamento dei nuovi prezzi dei lavori pubblici. Art. 163 d.P.R. n. 207/2010