Definizione:
In tutti i casi di sospensione, totale o parziale, non appena venute a cessare le cause che la hanno determinata, a cura del direttore dei lavori è redatto il verbale di ripresa, il quale viene firmato dall'appaltatore ed inviato entro cinque giorni dalla sua redazione al responsabile del procedimento. In esso il direttore dei lavori specifica il nuovo termine contrattuale.
Normativa di riferimento:
- Art. 10 comma 4 DM 7 marzo 2018, n. 49
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.