Documenti componenti il progetto preliminare

PROGETTO PRELIMINARE
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Art. 17 Documenti componenti il progetto preliminare
Art. 18 Relazione illustrativa del progetto preliminare
Art. 19 Relazione tecnica
Art. 20 Studio di prefattibilità ambientale
Art. 21 Elaborati grafici del progetto preliminare
Art. 22 Calcolo sommario della spesa e quadro economico
Art. 23 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

Art. 17 Documenti componenti il progetto preliminare
1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
g) calcolo sommario della spesa;
h) quadro economico di progetto;
i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
2. I contenuti minimi dell’elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;
b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;
c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo.
3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;
b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
c) è redatto uno schema di contratto.
L’elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, ferma restando l’integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.
4. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell’offerta da inserire nel relativo bando di gara.

Art. 18 Relazione illustrativa del progetto preliminare
1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:
a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;
b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale;
c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto. Nel dettaglio:
a) scelta delle alternative:
- descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell’inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);
- illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all’inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;
ove l’intervento preveda l’adeguamento o l’ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell’opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l’esame di possibili alternative anche parziali.
b) progetto della soluzione selezionata:
- descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
- esposizione della fattibilità dell’intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di prefattibilità ambientale, ed in particolare:
- l’esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate;
- l’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all’articolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;
- accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
- l’accertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti;
- accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
- indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
- cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
c) aspetti economici e finanziari:
- calcoli estimativi giustificativi della spesa;
- l’eventuale articolazione dell’intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete;
- quadro economico;
- sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;
- risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

Art. 19 Relazione tecnica
1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:
a) geologia;
b) geotecnica;
c) sismica;
d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;
e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;
f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);
i) architettura e funzionalità dell’intervento;
l) strutture ed opere d’arte;
m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
n) impianti e sicurezza;
o) idrologia;
p) idraulica;
q) strutture;
r) traffico.
2. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:
a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell’opera da adeguare/ampliare;
b) la destinazione finale delle zone dismesse;
c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l’esercizio durante la costruzione dell’intervento (se previsto).

Art. 20 Studio di prefattibilità ambientale
1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.

Art. 21 Elaborati grafici del progetto preliminare
1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformità di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del codice:
a) per opere e lavori puntuali:
1) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
3) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in progettazione:
- carta e sezioni geologiche;
- sezioni e profili geotecnici;
- carta archeologica;
- planimetria delle interferenze;
- planimetrie catastali;
- planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;
4) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
1) dalla corografia generale di inquadramento dell’opera in scala non inferiore a 1:100.000;
2) dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;
3) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati.
4) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
5) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
6) dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
7) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:
- carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;
- sezioni geotecniche con indicazione delle unità stratigrafiche omogenee sotto il profilo fisico­ meccanico, delle principali grandezze fisiche e proprietà indice, nonché del regime delle pressioni interstiziali nel volume significativamente interessato dall’opera in scala non inferiore a 1:5.000/500;
- carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;
- planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;
- corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l’ubicazione dei siti di cava e di deposito;
- planimetria dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:10.000;
- sistemazione tipo aree di deposito;
8) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Dovranno essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte principali;
9) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
10) dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:2000/200;
11) da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonché uguali sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
12) da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nella quantificazione dei costi dell’opera;
13) da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l’intervento richiede;
14) da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l’esercizio dell’infrastruttura;
15) da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l’intervento richiede;
16) da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.
I valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.
2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:
a) i rilievi plano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza delle opere da ristrutturare;
b) gli elaborati grafici a corredo delle relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a);
c) gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento.
3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare può specificare gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, secondo quanto previsto nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 128, comma 7, del codice.

Art. 22 Calcolo sommario della spesa e quadro economico
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.
2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16, comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.
3. Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l’indicazione:
a) dell’arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall’articolo 143, commi 6 e 8, del codice;
b) dell’eventuale prezzo che l’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire l’equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall’articolo 143, comma 4, del codice;
c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in conformità di quanto disposto dall’articolo 143, comma 5, del codice;
d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;
e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.
4. Nel caso di appalti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l’importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all’articolo 262, comma 2.

Art. 23 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i relativi importi;
c) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l’intervento è suddivisibile, necessaria per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, redatto in conformità di quanto disposto dall’articolo 43, comma 3, costituisce allegato allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo.

elaborati-progetto-preliminare.pdf
Elaborati progetto preliminare - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

quadro-economico-preliminare.pdf
Quadro economico progetto preliminare - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

valutazione-progetto-preliminare.pdf
Schema per il controllo della documentazione del progetto preliminare

validazione-progetto-preliminare.pdf
Verbale di validazione del progetto preliminare