La sequenza degli atti si articola in una serie di passaggi decisionali che si concretizzano nella deliberazione a contrarre (art. 11.2 C) e che conviene sintetizzare, mediante la loro elencazione:
- studio per individuare le esigenze e i bisogni al fine di identificare gli interventi (art. 11 R);
- studio di fattibilità (art. 11 R);
- programma triennale (art. 128 C e art. 13 R);
- documento preliminare all’avvio della progettazione (art. 15 R);
Vengono anche stabiliti i criteri ai quali la progettazione deve ispirarsi (art. 90.8 C e art. 15 R) di equilibrio/sensatezza (manutenibilità, durabilità, rapporto costi benefici ecc.), economicità (quadro economico, art. 17 R, calcolo sommario spesa art. 23 R, stima sommaria art. 34 R, computo metrico estimativo art. 44 R), rispetto dell’ambiente e impatto (art.15.7 R).
Quindi inizia la vera e propria progettazione che si distingue in tre fasi progressive, che interagiscono tra loro senza soluzione di continuità (art. 15.3 R):
- progetto preliminare (art. 93.3 C e artt. 18 e ss. R)
- progetto definitivo (art. 93. 4 C e artt. 25 e ss. R)
- progetto esecutivo (art. 93.5 C e artt. 35 e ss. R).
Si rinvia agli articoli segnalati per il dettaglio analitico di quali sono i contenuti e le attività proprie di ciascuna delle tre fasi di progetto sopra delineate.
E' opportuno segnalare alcune rilevanti disposizioni, utili per l'appaltatore:
- art. 16 R; i quadri economici devono, da subito, contenere la previsione dell'accantonamento per l'aumento dei materiali;
- art. 26.1 R; le relazioni tecniche del progetto definitivo devono approfondire la presenza delle interferenze e dei sottoservizi ed i tempi e modi per eliminarle;
- art. 32.1 R; i prezzi unitari del computo metrico estimativo devono essere aggiornati, secondo l'art. 133.8 C, semestralmente;
- art. 32.2 e 32.4 R; vengono dettagliate le spese generali ed il loro contenuto; l'incidenza sui costi secchi (mano d'opera, materiali, noli, 20 trasporti) va dal 13% al 17%;
- art. 39.3; si prevede il quadro di incidenza della mano d'opera, rilevantissimo in sede di gara (art. 81.3-bis C)
Lo scopo della suddivisione in tre parti sembra quello di consentire al committente di seguire passo passo la progettazione per dare gli indirizzi via via ritenuti opportuni e controllare l’aspetto economico finanziario dell’iniziativa.
I passaggi da un livello all’altro sono in qualche modo vincolati, impedendosi uno stravolgimento o una sostanziale dispersione dei caratteri originali del progetto nel transito da una fase all’altra.
Così dal preliminare al definitivo si dovrà tener conto della conferenza dei servizi e della necessità di conformarsi agli strumenti urbanistici, con uno sviluppo degli elaborati tale da non doversi apportare -poi- in fase esecutiva “significative differenze tecniche e di costo” (art. 24, comma 1 R).
Infatti il progetto esecutivo viene “redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo”, tenuto conto dei vincoli urbanistici, della conferenza dei servizi e della compatibilità ambientale, ove previsti (art.33, comma 1 R).
Per accelerare le procedure approvative, il D.L. n. 1/2012 (Crescitalia) all'art. 52 ha previsto, con una modifica all'art. 93.2 C, che possa essere omesso "uno dei primi due livelli di progettazione", consentendo di saltare il preliminare e partire dal definitivo, ovvero di passare dal preliminare direttamente all'esecutivo, sempre che siano assicurati i principi di progettazione del comma 1.