ORDINE DI SERVIZIO N. 2

ex art. 128 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

 

@103@

                                              

 

Prima dell’inizio dei lavori, il Direttore dei Lavori trasmette all’Impresa il seguente ordine di servizio n. 2 riguardante l’ottemperanza delle norme di cui alla Legge n. 646/82 e Legge n. 55/90 circa i subappalti, cottimi, noli a caldo e contratti similari.

 

Raccomandata A.R.                                                                                                       

All’Impresa : @114@

 

@102@, li @101@                                           

 

Protocollo n.                                                           

 

LAVORI :@ 104@

 

 

Contratto n. @133@ di repertorio del @129@, registrato a @137@ in data @135@ al n. @136@ mod.@138@ vol.@139@

 

 

                Il sottoscritto Direttore dei Lavori in titolo,

            VISTO l'art. 21 della Legge 13.9.1982 n. 646, così come modificato dalla Legge 12.10.1982 n. 726;

            VISTO l'art. 18 della Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni (art. 34 Legge 11.2.1994 n. 109 - art. 9 Legge 18.11.1998 n. 415);

 

O R D I N A

a codesta Impresa, appaltatrice dei lavori in oggetto, di informare puntualmente nel corso dei lavori questa D.L. circa la costituzione di rapporti di diritto o di fatto che si configurino come subappalti o cottimi di opere o parti di opere comprese nell’affidamento in oggetto. La comunicazione informativa dovrà pervenire entro il termine di 5 gg. dal momento in cui tali rapporti si costituiscano.

            Salvo eventuali diverse indicazioni, devono intendersi per subappalti o cottimi di diritto o di fatto l'esecuzione di opere o parti di opere ordinarie o specialistiche, a qualunque scopo destinate, e qualsiasi attività ovunque espletata che richieda l'impiego di mano d'opera, ivi compreso i trasporti e noleggi di macchine a caldo, i noli a caldo in genere e le forniture con posa in opera del materiale fornito. Tra i subappalti rientra anche l'affidamento, da parte dell'Appaltatore, a studi professionali specializzati delle prestazioni e delle attività occorrenti per le occupazioni temporanee, le espropriazioni e le servitù e per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla-osta, ecc.

Le attività come innanzi indicate ricadono nell’ambito di applicazione del regime autorizzatorio della Legge n. 55/90 qualora siano, singolarmente, di importo superiore al 2% dell’importo complessivo dei lavori appaltati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L’affidamento di opere in subappalto o a cottimo di cui al presente comma è ammissibile solo ed esclusivamente nell'ambito di applicazione dell’art. 18 della Legge n. 55/90 e, pertanto, ai fini della preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà inoltrare, per ciascun subappalto o cottimo, la relativa istanza contenente:

a)      il riferimento all'offerta ove ha indicato i lavori o le parti di opere da subappaltare o concedere a cottimo. Nel caso di varianti in corso d'opera il richiamo va riferito alla comunicazione, preventiva alla firma dello schema di atto di sottomissione, relativa alla facoltà di avvalersi del subappalto di nuove opere;

b)      i dati identificativi del soggetto al quale affidare il subappalto o il cottimo;

c)      l’indicazione dei lavori, servizi o forniture da affidare e l'importo netto del subaffidamento;

d)      la quota d’incidenza dei lavori subaffidati rispetto all'importo netto aggiudicato, nonché rispetto all'importo netto della singola categoria di opere, se questa risulta essere prevalente nell'ambito dell'appalto;

e)      il ribasso praticato nei confronti del subappaltatore o cottimista;

f)        se il subaffidatario sia sospeso o decaduto dall'iscrizione agli Albi di Artigiani o alla C.C.I.A.A. o non sia iscrivibile agli stessi, ovvero che non sussista nei suoi confronti alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni;

con acclusa la seguente documentazione:

1)      dichiarazione di inesistenza di forme di controllo, di collegamento e di influenza dominante a norma dell’art. 2359 del Cod.Civ. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimi;

2)      certificazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti di qualificazione per il subappalto o il cottimo, riferiti alle categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori subaffidati, di cui all’art. 8 della Legge 11.2.1994 n. 109 e s.m.i. e al D.P.R. 25.1.2000 n. 34 (per importi superiori a 150.000 Euro), oppure se il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 25.1.2000 n. 34 (per importi inferiori a 150.000 Euro);

3)      certificazione antimafia di cui all’art. 7, Legge n. 55/90 e D.P.R. n. 252/98.

In presenza di rapporti di subappalto o cottimo regolarmente autorizzati, codesta Impresa dovrà depositare i relativi contratti in copia autentica almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dei lavori subappaltati.

Per i subcontratti non assimilabili a subappalti o cottimi e quindi ricadenti sotto il regime derogatorio, la richiesta comunicazione, da esibire ai sensi dell’art. 18 comma 12° della legge n. 55/90, dovrà contenere il nome del subcontraente, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, l'importo del contratto, la percentuale di incidenza dei lavori subaffidati rispetto all'importo netto aggiudicato e l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale rispetto all'importo del contratto subaffidato.

            Gli adempimenti innanzi richiesti devono essere riferiti ai subappalti ed ai cottimi, come sopra individuati, anche se nel Contratto di Appalto sia precisato diversamente ovvero non siano considerati tali.

Si richiama, altresì, l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 22 della Legge n. 646/82.

            Si avverte che in caso di accertata inadempienza si procederà nei confronti di codesta Impresa con i mezzi di rigore previsti dalla Legge.

            Il presente O.d.S. è inviato in duplice esemplare affinché uno, debitamente firmato per presa conoscenza, venga restituito a questo Ufficio Tecnico.

 

 

L'IMPRESA                                                                        IL DIRETTORE DEI LAVORI

               @162@                                                                                     @161@

 

 

 
Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

@166@