Manuale del Direttore dei Lavori
L’ente appaltante espleta il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori tramite la sua direzione lavori, costituita dal direttore dei lavori e dai suoi assistenti, distinti, come si vedrà, in direttori operativi ed ispettori di cantiere.
I compiti specifici del direttore dei lavori sono ben circoscritti in quanto individuabili in tre precisi ambiti; egli, in particolare, deve:
- controllare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte secondo i canoni della tecnica delle costruzioni;
- controllare che i lavori siano eseguiti in totale conformità al progetto ed alle condizioni del contratto (art. 124, co. 1 reg.);
- procedere all’accettazione dei materiali forniti dall’appaltatore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto ed all’esigenza di non pregiudicare la qualità e funzionalità dell’opera (art. 124, co. 3, reg.).
Va notato che il direttore dei lavori non deve necessariamente essere presente a tempo pieno sul luogo dei lavori, ma deve comunque essere presente con l’assiduità richiesta dall’entità e difficoltà dei compiti cui deve assolvere in rapporto all’entità e delicatezza dei lavori. L’ente appaltante ha facoltà (e non l’obbligo) di nominare gli assistenti del direttore dei lavori con funzioni o di direttori operativi o di ispettore di cantiere, i cui compiti sono rispettivamente indicati agli artt. 125 e 126 reg. I primi sono sostituti a tutti gli effetti del direttore dei lavori, in quanto lo coadiuvano nell’eliminare le cause che possano determinare una esecuzione dei lavori non corretta o non conforme al progetto; i secondi svolgono funzioni più specifiche poiché, tra l’altro, provvedono alla predisposizione degli atti contabili ed al minuzioso controllo sulla regolare esecuzione perché questa avvenga conformemente a tutti i disegni del progetto ed alle specifiche tecniche del contratto. Per il puntuale espletamento di queste funzioni gli ispettori debbono assicurare la loro presenza in cantiere a tempo pieno. Allorché pertanto non siano nominati né direttori operativi né ispettori di cantiere, vi è l’obbligo del direttore dei lavori di assicurare la presenza continua in cantiere onde assolvere alle funzioni che tale presenza richiedono, quali, appunto, la redazione della contabilità dei lavori ed il minuzioso controllo sulla conformità dell’esecuzione rispetto al progetto. Il direttore di lavori per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni non risponde direttamente nei confronti dell’appaltatore; egli è organo dell’amministrazione, ed in quanto tale i suoi atti sono riferibili a questa che perciò è responsabile nei confronti dell’appaltatore. Peraltro, l’amministrazione, per i comportamenti negligenti del direttore dei lavori che abbiano determinato danni all’appaltatore o a terzi e di cui questi le chiedano ristoro, ha azione di regresso nei confronti del direttore dei lavori secondo i principi generali del diritto civile.
Determinazione del Corrispettivo
Gli organi della Direzione Lavori
Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri
Sinistri e Danni di Forza Maggiore
Le Difformità e i Vizi dell’opera
FONTE: UNITEL